Gli elettori lombardi il 22 ottobre sono chiamati alle urne per il cosiddetto “referendum per l’autonomia”. Il quesito è il seguente: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”. C’è il richiamo all’unità nazionale e soprattutto alla Costituzione, che all’art. 116, terzo comma, consente alle Regioni di ottenere maggiore autonomia. Insomma, il quesito può essere tradotto così: “volete voi lombardi più autonomia ai sensi della Costituzione vigente?”. La risposta è alquanto scontata e non può che essere positiva. Chi può essere contrario a ottenere più autonomia nel rispetto della Costituzione? Se leggiamo bene l’art. 116, terzo comma, della Costituzione, scopriamo che in effetti la Costituzione consente alle Regioni di ottenere, “con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali” “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Non si prevede un referendum, semmai il solo obbligo di sentire gli enti locali (città metropolitane, province e comuni). Sorgono, a questo punto, legittimamente diverse perplessità sull’utilità effettiva di questo referendum: perché dobbiamo affermare che vogliamo più autonomia come consentito dalla nostra Costituzione e nel rispetto dell’unità nazionale con un referendum, se la norma costituzionale che si vuole attuare non lo prevede come obbligatorio? Cosa impedisce alla Regione di attivarsi subito per ottenere più materie di competenza esclusiva, come consente l’art. 116, terzo comma, della Costituzione? Lo sta, ad esempio, già facendo la Regione Emilia Romagna, e probabilmente arriverà prima della Lombardia. Ci si poteva attivare sin dal 2001, quando la norma costituzionale fu introdotta: da allora la Regione non poteva attivarsi e procedere? Ricordiamo infatti che l’art. 116, comma terzo, fu introdotto con la riforma costituzionale del 2001, proposta dal centrosinistra e osteggiata dalla Lega ma poi votata dalla maggioranza dei cittadini con referendum nazionale. Si voleva introdurre il cosiddetto “regionalismo differenziato”, ossia la possibilità per le Regioni di ottenere più autonomia, con l’attribuzione ad esse di altre materie di legislazione esclusiva, tra quelle ricomprese nella competenza concorrente (quelle elencate nell’art. 117, terzo comma, per le quali spetta alla Regione la competenza legislativa, salvo la competenza dello Stato a porre i principi fondamentali: ad es., sanità, governo del territorio, istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca e innovazione, protezione civile, cooperazione transfrontaliera ecc.) e tra alcune ricomprese nella competenza statale (giudice di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambente, dell’ecosistema e dei beni culturali). L’art. 116, terzo comma, della...
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